Art. 3.
(Assistenza ospedaliera).

      1. Ogni istituto ospedaliero è dotato di almeno uno specialista medico pediatra con preparazione specifica in medicina dell'adolescenza.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che il ricovero degli adolescenti avvenga in reparti idonei per i soggetti in fase di crescita istituendo, ove non presente, l'area pediatrica per l'adolescenza e garantendo all'adolescente il proprio bisogno di riservatezza.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'attivazione, all'interno dei pronti soccorsi, di appositi percorsi di erogazione dei servizi di emergenza e urgenza con personale specialista in medicina pediatrica.